IL GIUDICE DI PACE
   Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  n. 818/05 R.G.N. R. e
n. 342/05  R.G. giudice di pace a carico di Zarcone Silvestre, nato a
Palermo  il  7  ottobre 1960, chiamato a rispondere del reato p. e p.
all'art. 582, comma 2 c.p. commesso in Palermo il 22 luglio 2003.
   Rilevata   l'applicabilita'  dei  termini  prescrizionali  di  cui
all'art. 157 c.p. come modificati dall'art. 6, legge n. 251/2005.
   Considerato che per il reato de quo ai sensi dell'art. 52, decreto
legislativo  n. 274/2000  possono  irrogarsi le pene della permanenza
domiciliare  o  del lavoro di pubblica utilita' in sostituzione della
pena  pecuniaria,  con l'applicabilita' del termine prescrizionale di
anni 3;
   Visto  l'art.  58, decreto legislativo n. 274/2000 che parifica le
sanzioni  della  permanenza  domiciliare  e  del  lavoro  di pubblica
utilita'  per ogni effetto giuridico alla pena detentiva della specie
corrispondente a quella originaria, rendendosi applicabile il termine
prescrizionale  di  cui  all'art. 157, comma 1 c.p. di anni sei per i
delitti e quattro per le contravvenzioni aumentabili di un quarto.
   Rilevato  che  per  i  reati  di competenza del giudice di pace si
prevedono  termini  di prescrizione diversi a seconda se punibili con
la sola pena pecuniaria o con pena diversa osserva che:
     il  reato  per  il  quale  oggi e' processo e' di competenza del
giudice di pace e pertanto soggetto al trattamento sanzionario di cui
all'art. 52, decreto legislativo n. 274/2000;
     in  relazione  alla pena prevista sarebbe applicabile il termine
di  prescrizione  di  anni tre aumentabile di un quarto restando piu'
favorevole tale trattamento.