IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti del procedimento penale n. 818/05 R.G.N. R. e n. 342/05 R.G. giudice di pace a carico di Zarcone Silvestre, nato a Palermo il 7 ottobre 1960, chiamato a rispondere del reato p. e p. all'art. 582, comma 2 c.p. commesso in Palermo il 22 luglio 2003. Rilevata l'applicabilita' dei termini prescrizionali di cui all'art. 157 c.p. come modificati dall'art. 6, legge n. 251/2005. Considerato che per il reato de quo ai sensi dell'art. 52, decreto legislativo n. 274/2000 possono irrogarsi le pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' in sostituzione della pena pecuniaria, con l'applicabilita' del termine prescrizionale di anni 3; Visto l'art. 58, decreto legislativo n. 274/2000 che parifica le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita' per ogni effetto giuridico alla pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria, rendendosi applicabile il termine prescrizionale di cui all'art. 157, comma 1 c.p. di anni sei per i delitti e quattro per le contravvenzioni aumentabili di un quarto. Rilevato che per i reati di competenza del giudice di pace si prevedono termini di prescrizione diversi a seconda se punibili con la sola pena pecuniaria o con pena diversa osserva che: il reato per il quale oggi e' processo e' di competenza del giudice di pace e pertanto soggetto al trattamento sanzionario di cui all'art. 52, decreto legislativo n. 274/2000; in relazione alla pena prevista sarebbe applicabile il termine di prescrizione di anni tre aumentabile di un quarto restando piu' favorevole tale trattamento.